giovedì 16 dicembre 2010

Legge 183: Lavoratori Tiè!!!

Tempi duri alle Cinque Terre, in Italia, in Europa e tutto il resto.
I governi sono sempre più spinti a distruggere tutto ciò che in tema di tutela del lavoro è stato fatto da inizio secolo scorso ad oggi.
Saranno i timori del double-dip economico, la teoria per la quale si prevede una fase 2 della crisi globale e quindi un suo sviluppo a "W", o saranno gli intenti generali di un sistema che vuole rendere il lavoratore merce usa e getta, ma i risultati sono questi.
Flessibilità intesa come abbassamento degli obblighi del datore di lavoro, e terminazione del lavoratore come soluzione dei problemi senza conseguenze.

Approvata il 4 novembre 2010, la Legge 183 detta anche "Collegato Lavoro", sembra cadere a fagiolo per annullare molte situazioni che potrebbero portare conseguenze ai datori di lavoro, anche per quanto riguarda la pubblica amministrazione, in materia di ricorsi o impugnazione di risoluzioni di contratti di impiego, valido anche per quelli a termine e per quelli di collaborazione (tra cui i famosi co.co.pro e co.co.co).

Tra le dichiarazioni trovate in rete segnaliamo questa, di Paola Saraceni dell'UGL, ma solo in quanto breve e concisa.



La legge n. 183 del 4 novembre 2010, nota come “collegato lavoro”, contiene una norma della quale non è stata data nessuna informazione. 
Si tratta dell’art. 32, commi 3 e 4 che stabilisce come le disposizioni di cui all’art. 6 della legge 15/7/1966 n. 604 (prescrivono che il licenziamento del dipendente va impugnato entro 60 gg.) si applicano anche: ai contratti a termine; ai rapporti di collaborazione coordinata e continua (co.co.co); ai rapporti di collaborazione coordinata a progetto (co.co.pro.) ed è retroattiva, vale  cioè non solo per i rapporti di lavori futuri, ma anche per quelli in essere e per quelli già conclusi.
In particolare, la legge stabilisce che tutte queste persone devono fare l’impugnazione contro l’amministrazione entro 60 gg. dall’entrata in vigore della legge. 
Poiché la legge è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 9.11.2010 la stessa entra in vigore dopo 15 giorni e cioè il 24 novembre 2010 e da questo momento scattano i 60 giorni.  
Fino ad oggi la legge precedente dava anche anni di tempo al lavoratore per regolare i conti con  chi pensava lo avesse trattato ingiustamente. Ora, viene fissato un termine ravvicinato che riguarda tutti i casi pregressi, proponendo al precario o ex precario un bivio:
“Fare subito causa o metterci una pietra sopra”.

Per chiarimenti meglio leggersi il testo di legge pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 Novembre, oppure chiedere ai propri sindacati, rappresentanti, o datori di lavoro (?).

Si può trovare tutto sul sito del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali.

Per i casi pregressi il 23 gennaio 2010 è dunque l'ultimo giorno per scegliere di avvalersi di questa ipotesi per autotutelarsi, altrimenti la cosa è molto semplice, si tace per sempre perdendo ogni diritto.
Per gli altri casi ci sono 60 giorni per ricorrere.
In un mondo in cui chi è figlio delle tante galline bianche forse questo non preoccupa più di tanto, ma per chi fa  costantemente "danza classica sulla lama del rasoio"  e potrebbe finire nella lista dei nominati sarebbe il caso si informasse.

2 commenti:

Anonimo ha detto...

ma non c'è proprio nessuno interessato alla legge 183?

tipo i dipendenti coop?

state aspettando un'altro faraone?

tamburo, cosi mi ha chiamato ! ha detto...

sembra che si stiano cercando altre opportunità
una delle tante dipendenti è già "al lavoro" in comune a monterosso.
una brava persona per carità, solo che anche lei è finita nelle intercettazioni, era la confidente del Capo!
che l'abbiano ingaggiata anche qui, per fare finire il nostro bene amato ?